Sez. L, Sentenza n. 6644 del 13/06/1995 (Rv. 492827 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Potere di disporre d'ufficio i mezzi istruttori - Carattere discrezionale - Mancato esercizio - Incensurabilità in cassazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro, il potere conferito al giudice del merito dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. di disporre, anche d'ufficio, i mezzi istruttori (eccettuato il giuramento decisorio) ritenuti necessari ed opportuni ai fini della decisione, è meramente discrezionale, per cui il mancato esercizio di tale potere non è soggetto a sindacato in sede di legittimità neanche quando manchi un'espressa motivazione sul punto, dovendosi reputare che, per la sufficienza degli elementi già acquisiti, il giudice implicitamente abbia inteso non avvalersi di quel potere ovvero disattendere l'eventuale sollecitazione della parte, diretta, invece, a promuoverne l'esercizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)