Sez. 5, Sentenza n. 19023 del 15/01/2015 Ud. (dep. 07/05/2015) Rv. 263622 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusivismo finanziario - Momento consumativo - Individuazione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Nel reato di abusivismo finanziario previsto dall'art. 1, comma primo lett. a, del D.Lgs. n. 58 del 1998, la condotta illecita non si consuma con la stipula del contratto di gestione degli investimenti del cliente, nè con il trasferimento delle risorse economiche da quest'ultimo e la loro immission e nel mercato mobiliare, ma prosegue con la gestione dei risparmi da parte dell'investitore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)