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Sez. 5, Sentenza n. 28157 del 03/02/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264917 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di intermediazione finanziaria - Natura del reato - Reato di pericolo, plurioffensivo, eventualmente permanente.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264917-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria è un reato di pericolo che tutela il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati, garantendo, da un lato, nell'interesse del mercato, l'esclusione della concorrenza di intermediari non abilitati, dall'altro assicurando agli investitori l'affidabilità di soggetti che operano professionalmente in tale settore; è, inoltre, un reato plurioffensivo in quanto preordinato a tutelare una pluralità di beni giuridici costituiti dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dall'interesse privato degli investitori e dei soggetti che operano in tali mercati, all'ordinato e sereno svolgimento delle attività di investimento del risparmio; infine, è un reato eventualmente permanente in quanto la sua consumazione si protrae per tutto il tempo in cui il soggetto privo della necessaria legittimazione pone in essere atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria idonei a porre in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, potendo rimuovere la situazione antigiuridica e determinare la riespansione del bene protetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)