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Sez. 1, Sentenza n. 12176 del 29/10/1999 (Rv. 530835 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Giudizi in corso - Diritto dell'espropriato di accettare l'indennità - Nuova offerta dell'espropriante in base ai nuovi criteri - Valutazione di congruità ai fini della decurtazione del 40% - Necessità.
Stato
decisa il 1999-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530835-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, il diritto di accettarla evitando la decurtazione del 40%, previsto dall'art. 5 bis legge 359 del 1992 per effetto della sentenza n. 283 del 1993 della Corte Costituzionale, presuppone una nuova offerta dell'espropriante nel corso del giudizio, commisurata ai nuovi criteri, dovendo tuttavia il giudice di merito valutarla, e qualora la ritenga considerevolmente minore a quella determinabile giudizialmente, ne può escludere la congruità e l'idoneità a dar luogo alla riduzione del 40%, che può essere effettuata solo se il rifiuto di accettare l'indennità è ingiustificato per il rispetto dei criteri di legge da parte dell'offerente, il quale, altrimenti, potrebbe abusare della norma per provocare sempre e in ogni caso la riduzione del danno del privato con offerte modeste (nella specie si è ritenuta inidonea a determinare la riduzione l'offerta di indennità la cui determinazione assumeva un valore venale base pari a un quarto di quello accertato giudizialmente).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)