Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 02/06/1998 (Rv. 515989 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Giudizi in corso - Diritto dell'espropriato di accettare l'indennità - Nuova offerta dell'espropriante in base ai nuovi criteri - Necessità - Offerta inadeguata - Riduzione del 40 per cento dell'indennità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Nei giudizi in corso all'entrata in vigore della legge 359 del 1992, al soggetto espropriato è riconosciuto, per effetto della sentenza 283 del 1993, il diritto di accettare l'indennità secondo i nuovi criteri, evitando la decurtazione del 40 per cento, ed è a tal fine necessario che l'espropriante formuli una nuova offerta. Qualora venga formulata un'offerta inadeguata (e per questo non accettata dall'espropriato) e ritenuta inattendibile dallo stesso giudice di merito, perché irragionevolmente e volutamente inferiore a quella determinata dal c.t.u. in corso di causa e fatta propria dalla sentenza, il giudice non può decurtare l'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)