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Sez. 1, Sentenza n. 18207 del 28/11/2003 (Rv. 568516 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Cartella esattoriale ed avviso di mora - Notificazione - Azioni esperibili - Opposizione ex legge n. 689 del 1981 - Opposizione all'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Presupposti - Disciplina applicabile - Opposizione agli atti esecutivi - Termine ex art. 617, cod. proc. civ. - Violazione - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568516-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b)l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, cod. proc. civ.), qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora; ciascuno di detti rimedi è soggetto al regime suo proprio e, pertanto, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, il giudice del merito è tenuto a verificare se l'opposizione sia ammissibile, in quanto proposta nel termine perentorio di cinque giorni, stabilito a pena di decadenza e la cui violazione è rilevabile d'ufficio (Fattispecie relativa a violazione commessa nella vigenza della legge n. 122 del 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)