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Sez. U, Sentenza n. 4804 del 07/03/2005 (Rv. 579429 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo - Riscossione mediante cartella esattoriale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Art. 27 della legge n. 689 del 1981 - Portata.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579429-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

È devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo. Da un lato, infatti, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, stabilisce in modo espresso che all'accertamento delle violazioni amministrative previste in materia di aiuti comunitari al settore agricolo si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, così ribadendo l'attribuzione, in materia, della competenza giurisdizionale al giudice ordinario, "ex" artt. 22 e ss. di quest'ultima legge; dall'altro va escluso che l'art. 27 della medesima legge n. 689 del 1981 attribuisca, in fase di riscossione, una generale valenza tributaria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministrative, giacchè detta disposizione, con il rinvio alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, individua soltanto le modalità per la riscossione medesima, senza incidere sulla natura della sanzione, che resta definita da quella della norma che ne stabilisce l'applicazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 5 com. 3 n. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)