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Sez. L, Sentenza n. 305 del 12/01/1995 (Rv. 489649 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Accertamenti di fatto, non necessari alla stregua della disciplina precedente, richiesti dalla nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza costituzionale - Compimento da parte del giudice del merito e, quindi, del giudice di rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489649-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

I mutamenti normativi prodotti da pronuncie d'illegittimità costituzionale, configurandosi com "ius superveniens", impongono - in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione - la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della "regula iuris" risultante dalle decisioni anzidette; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale (nella specie, n. 240 del 1994, in tema di cosiddetta cristallizzazione) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)