Sez. 3, Sentenza n. 19126 del 23/09/2004 (Rv. 577302 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Questione preliminare di merito - Qualificazione giuridica del contratto - Configurazione - Questione preliminare rispetto all'accertamento dell'inadempimento - Sussistenza - Conseguenze - Parte soccombente sulla questione preliminare - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Conseguenze - Formazione del giudicato implicito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346, cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; la parte che sia rimasta soccombente su di una questione preliminare - qual è la qualificazione giuridica di un contratto rispetto all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di adempiere, quando tale qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito - ha invece l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi sulla questione preliminare del giudicato (cosiddetto giudicato implicito), che concerne anche gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico - giuridico della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)