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Sez. 2, Sentenza n. 9400 del 06/05/2005 (Rv. 585049 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Parte soccombente su una domanda - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Formazione del giudicato implicito. Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585049-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha quindi l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di manutenzione e rigettato la domanda di reintegrazione; la S.C., in applicazione del succitato principio, ha escluso che, in difetto di appello incidentale, il giudice di secondo grado dovesse esaminare la domanda non accolta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)