Sez. U, Sentenza n. 5028 del 09/10/1984 (Rv. 436859 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONTRATTO STIPULATO ALL'ESTERO FRA CONTRAENTI STRANIERI, CON L'INTERVENTO DI UNA SOCIETÀ ITALIANA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - SUSSISTENZA NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE - DEROGABILITÀ IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONTRATTO STIPULATO ALL'ESTERO FRA CONTRAENTI STRANIERI, CON L'INTERVENTO DI UNA SOCIETÀ ITALIANA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - SUSSISTENZA NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE - DEROGABILITÀ IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Con riguardo ad un contratto stipulato all'estero fra contraenti stranieri, con l'intervento di una società italiana in qualità di rappresentante, il quale sia soggetto all'applicazione della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (per effetto della adesione ad essa di almeno uno degli stati delle parti), e contenga una clausola compromissoria per arbitrato internazionale, pattuita ai sensi dell'art. 2 di detta convenzione ed in conformità dei requisiti di Forma fissati dalla legge del luogo della stipulazione (art. 26 disp. Prel. Cod. civ.), la devoluzione a detti arbitri internazionali della controversia insorta fra i contraenti, in ordine all'esecuzione del contratto medesimo, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice italiano, per il fatto che uno dei contraenti abbia anche proposto davanti a tale giudice una domanda di risarcimento del danno contro quella società italiana, per scorretto Esercizio dei suoi poteri rappresentativi, tenuto conto che il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in forza di clausola compromissoria per arbitrato estero ed in applicazione della citata convenzione, non può restare escluso invocando la connessione con altra causa di spettanza del giudice stesso, secondo il criterio di collegamento posto dall'art. 4 n. 3 cod. proc. civ.. (V 124/82, mass n 417813; (V 6035/81, mass n 416820; (V 361/77, mass n 383903).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)