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Sez. 2, Sentenza n. 419 del 27/01/1977 (Rv. 383966 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONI - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISPETTIVE CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383966-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONI - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISPETTIVE CONDIZIONI E LIMITI.*

Anche per le norme antisismiche vale la regola di cui all'art 872 cod civ e si deve percio distinguere tra norme integrative e norme non integrative del codice civile: pertanto, il diritto alla demolizione sussiste solo ove si tratti di violazione delle norme antisismiche che attengano alla disciplina dettata dal codice civile negli artt 873 e segg, mentre per le altre violazioni e concesso solo il risarcimento del danno, salvo che non si verifichi una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrita materiale della cosa oggetto di proprieta, o non si abbia la violazione di altra specifica norma delimitativa della sfera delle proprieta contigue che conceda in via autonoma la tutela diretta. (V 257/76, mass n 378917; (V 3617/75, mass n 377809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)