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Sez. L, Sentenza n. 27678 del 15/12/2005 (Rv. 585515 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE | Assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero - Rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche - Presupposto generale della preventiva autorizzazione - Eccezione - Condizioni - Fondamento - Conseguente conformità dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585515-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE

Alla stregua della giurisprudenza comunitaria che ha chiarito definitivamente la linea di confine fra trattamenti da effettuare presso i sistemi sanitari nazionali e quelli invece che possono essere ricevuti all'estero e rimborsati, enunciando il principio secondo il quale i cittadini comunitari che vogliano farsi curare in un altro Stato membro non possono vedersi rifiutare l'autorizzazione ogni qualvolta essi possano dimostrare che si tratti di un trattamento usuale secondo la scienza medica internazionale e che non possa essere tempestivamente ed adeguatamente fornito presso un istituto convenzionato nello Stato membro di iscrizione, deve essere affermata la piena conformità delle regole normative nazionali a quelle comunitarie, nella parte in cui sottopongono il diritto al rimborso di cure all'estero alla condizione dell'autorizzazione, ma escludono il potere autorizzativo allorché le cure siano necessarie per la tutela della salute e non possano essere ottenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale adeguatamente o tempestivamente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)