Sez. 2, Sentenza n. 7999 del 18/07/1991 (Rv. 473218 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Nullità - In genere | Mancata indicazione della udienza di comparizione - Nelle copie notificate dell'atto di citazione - Mancata costituzione del convenuto - Nullità della citazione - Sussistenza - Indicazione della data nell'originale - Insufficienza.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Nullità - In genere
La mancante indicazione o l'assoluta incertezza della data della udienza di comparizione nelle copie notificate dell'atto di citazione (al quale va parificato l'atto con il quale, nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, dopo la notificazione della citazione, si provveda alla riassunzione della causa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 171 e 307 cod.proc.civ., applicabili anche nel giudizio di appello) determina, nel caso in cui il convenuto non si costituisca, la nullità dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164 cod. proc. civ.. Detta nullità sussiste anche nel caso in cui la data della udienza di comparizione davanti al giudice istruttore designato risulti indicata nell'originale dello atto notificato, giacché la parte interessata non ha il dovere di eliminare l'incertezza e di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato, e deve riferirsi soltanto al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)