Sez. L, Sentenza n. 874 del 07/02/1980 (Rv. 404306 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Le clausole dei contratti collettivi postcorporativi che non hanno assunto efficacia erga omnes a norma della legge 14 luglio 1959 n 741, non hanno valore normativo anche se sono state mutuate da contratti collettivi corporativi, stipulati fra parti diverse e, pertanto, le stesse non possono essere sottoposte a diretto esame interpretativo del giudice di legittimita, costituendo la loro interpretazione una mera indagine di fatto circa la comune volonta espressa dalle parti contraenti. (principio enunciato in relazione all'accorso aziendale 29 novembre 1947 per i dipendenti del settore trasporti dell'acegat, che aveva mutuato la sua formulazione letterale dall'art 7 del contratto collettivo corporativo 11/12 febbraio 1941 per gli operai dei servizi elettricita, gas e acqua dell'acegat). (V 2835/77, mass n 386446; (V 1856/76, mass n 380647; (V 1510/74, mass n 369633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 11/02/1941, Contr. Coll. 12/02/1941, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/1947, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)