Sez. L, Sentenza n. 1715 del 16/03/1982 (Rv. 419551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI - REQUISITI EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - MANCANZA - STABILITÀ COSIDDETTA OBBLIGATORIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. PROC. CIV. APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI - REQUISITI EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - MANCANZA - STABILITÀ COSIDDETTA OBBLIGATORIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. PROC. CIV. APPLICABILITÀ.*
Al fine dell'applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato (regime cosiddetto di stabilità reale) requisiti necessari e sufficienti sono quelli previsti dal successivo art. 35 della stessa, legge, con riferimento alla organizzazione territoriale dell'impresa in unita produttive, quale che sia la sua dimensione complessiva. Detta norma, pertanto, se trova applicazione anche nell'ipotesi di impresa industriale o commerciale che occupa almeno sedici dipendenti nel suo unico stabilimento non è invocabile nella diversa ipotesi di impresa industriale o commerciale che, pur occupando almeno trentasei dipendenti, abbia gli stessi dislocati secondo criteri organizzativi e territoriali non corrispondenti a quelli indicati nell'art. 35. In difetto di tali requisiti, resta operante l'art. 8 della legge 15. Luglio 1966 n. 604, sui licenziamenti individuali, con il relativo regime di stabilità cosiddetta solo obbligatoria del posto di lavoro, sempreché il datore di lavoro, anche non imprenditore, ovvero imprenditore, ma senza l'articolazione produttiva suddetta, occupi almeno trentasei dipendenti, secondo la previsione dell'art. 11 della medesima legge n. 604 del 1966. Ove, infine, non si realizzi nessuna delle indicate ipotesi, il licenziamento resta regolato dal comune regime del recesso di cui all'art. 2118 cod. civ.. (Conf 5393/80, mass n 409277; (Conf 2578/79, mass n 398914; (Conf 5058/78, mass n 394815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)