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Sez. 6, Sentenza n. 16997 del 13/02/2025 Cc. (dep. 07/05/2025) Rv. 288032-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale di estradizione - Efficacia preclusiva sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288032-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

La definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva applicata nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari correlate al pericolo di fuga e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva, che determina una preclusione endoprocessuale sul punto. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato il difetto di interesse ad impugnare del ricorrente, in quanto l'istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare, disattesa dalla Corte di appello, era fondata sulla insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)