Sez. F, Sentenza n. 43558 del 02/09/2004 Cc. (dep. 08/11/2004) Rv. 230369 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale di estradizione - Controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari - Ammissibilità - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE
L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente.(In applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito, nel ritenere sussistenti le condizioni favorevoli all'estradabilità, avevano applicato all'estradando la misura della custodia in carcere sulla base della sola richiesta del Ministro della Giustizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)