Sez. 6, Sentenza n. 45130 del 22/10/2014 Cc. (dep. 31/10/2014) Rv. 260667 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale di estradizione - Controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)