Sez. L, Sentenza n. 16 del 04/01/1980 (Rv. 403379 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INFORTUNIO - IN GENERE - RISCHIO PROPRIO O IMPROPRIO - RISCHIO ELETTIVO - DIFFERENZA - IRRILEVANZA DEL RISCHIO ELETTIVO - LAVORO AGRICOLO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INFORTUNIO - IN GENERE - RISCHIO PROPRIO O IMPROPRIO - RISCHIO ELETTIVO - DIFFERENZA - IRRILEVANZA DEL RISCHIO ELETTIVO - LAVORO AGRICOLO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Anche per il lavoro agricolo vige il principio che il rischio - sia proprio, cioe insito nello svolgimento dell'attivita lavorativa, sia improprio, cioe derivante da attivita a quella solo connesso - deve essere specificamente professionale, vale a dire inerente, e non in via puramente accidentale o marginale, alla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.Se manca questa connessione, si ha il cosiddetto rischio elettivo, ossia la creazione, da parte del prestatore d'opera, di una situazione pericolosa svincolata dalle esigenze della lavorazione e quindi non meritevole della tutela assicurativa. (nella specie la SC ha confermato la decisione di esclusione della tutela assicurativa in caso di infortunio derivato al lavoratore a seguito della caduta dal trattore del quale si serviva senza alcuna necessita, potendo egli raggiungere la propria casa a piedi, in pochi minuti, lungo una strada agevolmente transitabile). (V 1349/79, mass n 397624; (V 3789/77, mass n 387457; (V 3289/77, mass n 386823; (V 256/70, mass n 345097).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)