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Sez. 4, Sentenza n. 752 del 15/12/1983 Ud. (dep. 26/01/1984) Rv. 162368 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERO FATTO CRIMINOSO IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162368-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERO FATTO CRIMINOSO IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ.*

Ai fini della comparazione della circostanza nel sistema penale vigente, il criterio generale, che deve essere osservato dal giudice, è quello risultante dallo schema dell'art. 133 cod. pen.; dal coordinamento di detta norma con quella dell'art. 69 stesso codice, si evince che il giudizio di comparazione deve essere fatto dal giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che, pur senza rinnegare il principio della proporzione tra la pena ed il reato, tenga conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità del reo, considerato sotto ogni aspetto sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa. (V mass n 147485, ed ivi citate; (Conf mass n 147304).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)