Sez. 2, Sentenza n. 15781 del 26/03/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263529 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia - Condotta - Compimento di atti tipicamente concorrenziali - Necessità - Idoneità a falsare le regole del mercato - Acquisizione di illegittime posizioni di vantaggio - Reato - Integrazione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)