Sez. 6, Sentenza n. 24741 del 05/05/2015 Cc. (dep. 11/06/2015) Rv. 265603 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza - Condotte violente o intimidatorie - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia è indispensabile che siano poste in essere condotte violente o minacciose idonee ad impedire ad uno o più concorrenti specificamente individuati di autodeterminarsi nell'esercizio della loro attività commerciale, industriale o comunque produttiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la conclusione di accordi collusivi volti a controllare l'aggiudicazione di gare d'appalto in favore di imprese contigue ad un'associazione mafiosa sia sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)