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Sez. 2, Sentenza n. 30406 del 19/06/2018 Cc. (dep. 05/07/2018) Rv. 273374 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Art. 513-bis cod. pen. - Condotta - Comportamento violento o intimidatorio - Nozione.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273374-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

Integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. qualunque comportamento violento o minatorio posto in essere nell'esercizio di attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante non correlata alla capacità operativa dell'impresa. (In motivazione la Corte ha chiarito che la nozione di atti di concorrenza deve essere interpretata tenendo conto non soltanto delle indicazioni di cui all'art. 2598 cod. civ., ma anche delle intese restrittive della libertà di concorrenza e degli abusi di posizione dominante descritti negli artt. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 lett. BI, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)