Sez. U, Sentenza n. 18 del 09/06/1995 Cc. (dep. 25/10/1995) Rv. 202375 - 01
Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere | G.I.P. che non accogliendo la richiesta del P.M. ritenga di emettere sentenza di proscioglimento - Possibilità di prosciogliere, oltre che nei casi previsti dall'art. 129 cod. proc. pen., anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere
Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale. (Conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)