diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 33373 del 25/06/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 240994 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Reati di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Presupposti per la concessione.
Stato
decisa il 2008-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240994-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

L'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchè deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)