diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 26891 del 22/03/2004 Ud. (dep. 15/06/2004) Rv. 229809 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Dissociazione - Rilevanza del contributo - Requisiti.
Stato
decisa il 2004-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229809-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

L'attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 deve essere limitata a quanto riferito dall'imputato in ordine ai reati per i quali si procede, perchè è solo in relazione ad essi che può essere valutata la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal dichiarante in modo tale da risultare determinante per la ricostruzione dei fatti e la individuazione dei responsabili. Ne consegue che il giudice del merito, ove accerti che il contributo prestato, lungi dall'essere decisivo per la ricostruzione dei fatti, sia stato reso allo scopo di allontanare da sè ogni sospetto mediante false indicazioni sui soggetti responsabili, deve escludere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'attenuante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)