Sez. 1, Sentenza n. 9245 del 07/10/1996 Ud. (dep. 24/10/1996) Rv. 205915 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di stampo mafioso - Associazione mafiose - Delitti di criminalità organizzata - Diminuente per la dissociazione - Contributo del dissociato - Presupposti e condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, l'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, configura una circostanza attenuante speciale la cui ragione ha come presupposto un comportamento attivo dell'imputato nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi. Ne consegue che l'applicazione della diminuente resta esclusa quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 2, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)