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Sez. U, Sentenza n. 7476 del 30/07/1998 (Rv. 517615 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Condizioni - Credibilità del magistrato e prestigio della magistratura - Compromissione - Elemento costitutivo dell'illecito disciplinare - Configurabilità - Conseguenze - Errore o mancanza ai doveri nell'esercizio delle funzioni - Verificazione in concreto di tale pregiudizio - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517615-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Perché sussista la responsabilità disciplinare del magistrato, è richiesto, in considerazione della finalità dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, che tanto la "mancanza ai doveri" (che può manifestarsi anche in aspetti comportamentali), quanto la reprensibile "condotta in ufficio o fuori" (che può anche consistere in fatti di antidoverosità), incidano sulla credibilità del singolo magistrato oppure sul prestigio dell'ordine giudiziario. Ne consegue che non ogni errore o inosservanza dei doveri giustifica necessariamente una sanzione disciplinare, e che, quindi, deve accertarsi nel caso concreto, tenendo conto del contesto in cui il fatto addebitato è stato posto in essere, se il medesimo abbia comportato quell'effetto pregiudizievole che è elemento costitutivo dell'illecito disciplinare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)