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Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 21/05/1971 (Rv. 351864 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTÈ QUALIFICAZIONE E VALORE - CONFIGURABILITA DELLA RINUNZIA O DELLA TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351864-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTÈ QUALIFICAZIONE E VALORE - CONFIGURABILITA DELLA RINUNZIA O DELLA TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*

La cosiddetta quietanza liberatoria a saldo di ogni pretesa, perche sia idonea ad integrare una rinunzia od una transazione, non deve limitarsi ad una attestazione da parte dell'interessato del convincimento della esattezza della retribuzione percepita, ma deve costituire un consapevole abbandono di un determinato diritto che potesse eventualmente scoprire essergli ancora dovuto. (V 1565'62, mass n 340451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)