Sez. L, Sentenza n. 3349 del 10/04/1996 (Rv. 496920 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contributi per i giornalieri di campagna - Determinazione - Riferimento alle retribuzioni medie annuali per provincia - Necessità - Previsione contrattuale di riduzione dell'orario secondo gli usi locali - Ammissibilità - Conseguente riduzione dell'ammontare dei contributi - Obbligatorietà - Fattispecie relativa agli orari praticati nella provincia di Lecce.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 28, primo comma d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (la cui costituzionalità è stata affermata dalla corte costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia (sulla base della retribuzione risultante dai contratti collettivi), e non già su base nazionale; conseguentemente, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di sua riduzione secondo le consuetudini locali, la paga giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi deve essere commisurata - senza che ciò comporti violazione del principio costituzionale di uguaglianza - all'orario di fatto praticato (nella specie, con riguardo alle cinque ore effettivamente osservate nella provincia di Lecce), essendo in proposito irrilevante il disposto dell'art. 3 legge 8 agosto 1972 n. 457, che non attiene a materia contributiva, ma alle modalità di determinazione dell'indennità giornaliera di malattia e di quella per maternità in favore dei lavoratori agricoli.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 03/08/1972 num. 457 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)