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Sez. 1, Sentenza n. 13419 del 01/12/1999 (Rv. 531752 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine - Sussistenza - Limiti - Minore assistito da parenti (nella specie, la nonna) - Tutela dell'equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore - Esigenza - Accertamenti al riguardo - Necessità - Sentenza d'appello sullo stato di adottabilità - Motivazione sul punto - Esistenza - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531752-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare - in via non transitoria - le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, la nonna), essendo necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, il quale potrebbe risultare in concreto pregiudicato soprattutto quando, per l'allontanamento delle figure genitoriali, egli venga assistito da altri parenti. La sentenza di appello sullo stato di adottabilità, la quale motivi sul punto, non è censurabile in sede di legittimità, atteso che, nella materia "de qua", il ricorso per cassazione è proponibile, ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, limitatamente al vizio di violazione di legge, e, perciò, con riferimento al vizio di motivazione, solo in caso di sostanziale inesistenza di essa o di sua ineliminabile contraddittorietà, essendo, invece, esclusa l'ammissibilità di un controllo sulla sufficienza e razionalità della stessa alla stregua delle risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)