Sez. L, Sentenza n. 3224 del 06/06/1979 (Rv. 399596 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ACCERTATA IMPOSSIBILITA PER L'ASSICURATO DI CONTINUARE A SVOLGERE LE SUE PRECEDENTI MANSIONI - INDIVIDUAZIONE DELLE ALTRE MENO GRAVOSE OCCUPAZIONI UTILI - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ACCERTATA IMPOSSIBILITA PER L'ASSICURATO DI CONTINUARE A SVOLGERE LE SUE PRECEDENTI MANSIONI - INDIVIDUAZIONE DELLE ALTRE MENO GRAVOSE OCCUPAZIONI UTILI - CRITERI.*
Il giudice del merito, una volta accertata l'impossibilita per l'assicurato di continuare a svolgere, a causa delle sue condizioni psicofisiche, le sue precedenti mansioni, deve procedere, per escludere il diritto alla pensione, alla rigorosa individuazione delle altre meno gravose occupazioni reperibili nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed accertare la concreta possibilita per l'assicurato stesso di trarre da esse un guadagno superiore al limite di riduzione considerato dalla legge. La confacenza di tali altre occupazioni alle attitudini professionali proprie del soggetto deve essere innanzitutto desunta alla stregua di quelle gia svolte dal medesimo prima che insorgesse in lui il complesso morboso, onde riconoscerne la relativa affinita. La necessita, poi, della individuazione delle meno gravose occupazioni ottenibili da parte dell'assicurato impone al giudice di esaminare quale sia, nella zona di residenza dell'assicurato medesimo, la potenzialita del cosiddetto mercato del lavoro e di accertare se le specifiche condizioni socio-economiche in essa esistenti siano effettivamente tali da offrire per lui ragionevoli prospettive di un diverso impiego, senza poter prendere in considerazione quei fenomeni di recessione economica che si ripercuotono nella situazione occupazionale di tutti i lavoratori a prescindere che essi siano oppur no invalidi. (V 3699/78, mass n 393214; (V 490/77, mass n 384040; (V 2315/75, mass n 376162).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)