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Sez. 3, Sentenza n. 9861 del 05/10/1998 (Rv. 519421 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Lettera raccomandata - Ricevuta di spedizione - Presunzione del suo arrivo a destinazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519421-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)