Sez. 3, Sentenza n. 8621 del 23/08/1990 (Rv. 469018 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO STRAGIUDIZIALE - MODALITÀ DI TRASMISSIONE - FORMA PARTICOLARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO STRAGIUDIZIALE - MODALITÀ DI TRASMISSIONE - FORMA PARTICOLARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'atto stragiudiziale di Costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli Atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova della sua ricezione da parte del destinatario non postula necessariamente la produzione dell'avviso di ricevimento e può essere evinta anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico. (V 5617/86, massima n 448.106).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)