Sez. 6, Sentenza n. 29846 del 24/04/2012 Cc. (dep. 20/07/2012) Rv. 253251 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Richiesta di riesame o ricorso per cassazione avverso la decisione sul riesame - Ammissibilità - Esclusione - Avvenuta estrazione copia di atti o documenti sequestrati - Irrilevanza - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE
Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di computer e documenti informatici, restituiti previa estrazione di copia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)