diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 18253 del 24/04/2008 Cc. (dep. 07/05/2008) Rv. 239397 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Richiesta di riesame o ricorso per cassazione avverso la decisione sul riesame - Ammissibilità - Esclusione - Disposta copia di atti o documenti sequestrati - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239397-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE

Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)