Sez. 1, Sentenza n. 6713 del 30/03/2005 (Rv. 580559 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo penale - Accertamento della ragionevole durata da parte del giudice di merito - Criteri - Comportamento della parte - Richiesta di rinvio dell'udienza - Imputabilità al comportamento della parte di tutto il periodo intercorso tra un'udienza e quella successiva - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di ragionevole durata del processo, il principio secondo il quale non tutto il lasso di tempo intercorso tra un'udienza e l'altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l'entità di quello concesso sia ascrivibile anche a concorrenti carenze dell'organizzazione giudiziaria, lungi dal riguardare solo il processo civile o amministrativo, è ancor di più valido per i processi aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato, imperniati - come sono - sull'esercizio dell'azione penale obbligatoria e sulla verifica dell'ipotesi accusatoria nelle sedi giudiziali stabilite dal codice di rito penale, sottratti al principio dispositivo (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato il decreto della Corte d'appello, che aveva concluso per la ragionevole durata del processo penale in ragione della necessità di sottrarre dalla sua complessiva durata il tempo consumato - tra l'altro - per i quattro rinvii disposti su richiesta della difesa dell'imputato-ricorrente, per violazione di legge, in considerazione della mancata osservanza dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo) .
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)