Sez. 1, Sentenza n. 19943 del 15/09/2006 (Rv. 595066 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Rinvii richiesti dalle parti - Eccessiva dilazione tra un'udienza e l'altra - Riferibilità a ragioni organizzative dell'apparato giudiziario - Non ragionevole durata del giudizio - Indennizzabilità ex legge n. 89 del 2001 - Configurabilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di ragionevole durata del processo, l'imputabilità alle parti di uno o più rinvii della causa non basta ad escludere l'indennizzabilità, a norma della legge n. 89 del 2001, del conseguente ritardo nella definizione del processo laddove - e nella misura in cui - alla non ragionevole durata del giudizio abbia concorso anche l'eccessiva dilazione di tempo tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)