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Sez. 5, Sentenza n. 43487 del 30/06/2015 Ud. (dep. 28/10/2015) Rv. 264925 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace che si assegni un termine maggiore di quello di legge per il deposito della sentenza - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264925-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - secondo la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)