Sez. 2, Sentenza n. 17340 del 17/11/2003 (Rv. 568212 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Inadempimento del promittente venditore di bene immobile - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri - Rivalutazione del prezzo già pagato - Ricorso a dati di comune esperienza - Configurabilità - Riferimento alle variazioni dei prezzi per le costruzioni edilizie - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
In caso di inadempimento del promittente venditore il risarcimento dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita, che consiste nella differenza fra il valore commerciale del bene medesimo al momento della domanda di risoluzione contrattuale, in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito, deve tenere conto della svalutazione monetaria intervenuta nel corso del giudizio che può essere determinata anche mediante il ricorso a dati di comune esperienza, purché sia verificata con specifico riferimento alle fluttuazioni del mercato immobiliare. Ne consegue che, mentre non possono essere utilizzate le tabelle ISTAT relative alle variazioni dei prezzi relativi ai beni di consumo, il giudice può fare ricorso alle tabelle ISTAT relative alle variazioni dei prezzi per le costruzioni edilizie.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)