diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008 (Rv. 605254 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Inadempimento del contratto preliminare da pare del promittente venditore - Danni patiti dal promissario acquirente - Liquidazione - Criteri - Differenza tra il prezzo pattuito per la stipula del contratto definitivo ed il valore di mercato al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo - Spettanza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605254-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Ove il promittente venditore di un bene immobile, prima della stipula del definitivo, si spogli della proprietà del bene promesso in vendita attraverso un atto opponibile al promissario acquirente perché trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, il promissario acquirente ha diritto non solo alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto, ma anche al risarcimento del lucro cessante consistente nella differenza tra il prezzo d'acquisto pattuito al momento della stipula del preliminare ed il maggior valore commerciale acquisito dall'immobile al momento in cui l'inadempimento del promittente venditore è diventato definitivo (momento da identificarsi nella trascrizione dell'atto di vendita a terzi dell'immobile già promesso in vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)