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Sez. 3, Sentenza n. 22384 del 29/11/2004 (Rv. 578704 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Inadempimento del promittente venditore di un beni immobile - Risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente - Liquidazione - Criteri - Applicabilità in caso di domanda di adempimento ex art. 2932 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578704-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito. Tale principio non trova pertanto applicazione in presenza di domanda di adempimento come quella prevista dall'art. 2932 cod.civ., la parte espressamente manifestando, in tal caso, il proprio interesse a conseguire con il mezzo giudiziale i medesimi effetti non potuti ottenere in via negoziale a causa dell'altrui inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)