Sez. 1, Sentenza n. 462 del 19/01/1998 (Rv. 511737 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conto corrente bancario - Rimesse eseguite dal fallito su di un conto corrente bancario - Revoca ex art. 67 legge fall. - Ammissibilità - Condizioni - Criterio della disponibilità del conto da parte del correntista - Portata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, per sancire la revocabilità delle rimesse del fallito su di un conto corrente bancario è necessario far riferimento al criterio della disponibilità del conto da parte del correntista al momento della rimessa, non necessariamente coincidente con il saldo per valuta o con quello contabile delle operazioni risultanti dall'estratto conto. A tal fine, quando, nel periodo considerato, emergano solo operazioni di rimesse di titoli all'ordine o di carte commerciali, può legittimamente presumersi la coincidenza del saldo disponibile con il saldo per valuta, salva la prova, da parte della banca, dell'anteriorità del pagamento da parte del terzo rispetto alla valuta, o, comunque, della anteriorità della disponibilità' da parte del cliente; ove, invece, nel detto periodo emergano soltanto operazioni implicanti disponibilità immediata da parte del correntista, il dato contabile coincide con quello di disponibilità; qualora, infine, nel ricordato periodo appaiano sul conto sia operazioni su titoli, sia movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell'operazione (prelievi o versamenti in contanti, emissione di assegni da parte del correntista), il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo un'interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 247 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)