Sez. 3, Sentenza n. 10473 del 09/10/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 262989 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Deroga - Consenso dell'interessato - Requisiti - Richiesta di pena concordata per il reato non compreso nel provvedimento di estradizione - Desumibilità del consenso - Sussistenza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'inequivoca certezza del consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione è ravvisabile nel comportamento dell'estradato che abbia richiesto l'applicazione di pena concordata per tale reato, implicando tale manifestazione di volontà una rinuncia a far valere in giudizio la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)