diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15093 del 01/03/2002 Ud. (dep. 22/04/2002) Rv. 221316 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Deroga - Consenso dell'interessato - Possibilità - Desumibilità dello stesso dal comportamento processuale.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221316-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità non vieta che si proceda per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione, se, al proposito, vi è stato consenso dell'interessato, che può desumersi anche dal comportamento univoco e concludente dello stesso. (Fattispecie in cui il predetto consenso è stato desunto tanto dal fatto che l'imputato non aveva sollevato eccezioni al momento di comparire innanzi al giudice, quanto dal fatto che lo stesso aveva rinunziato a far valere in appello il relativo gravame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)