Sez. 6, Sentenza n. 5816 del 15/12/2016 Ud. (dep. 08/02/2017) Rv. 269006 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Deroga - Consenso dell'interessato - Manifestazione espressa, forma ed inequivoca - Necessità - Rinuncia implicita desumibile da atti destinati ad altri fini - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso, formale ed inequivoco, non potendo essere desunta un'implicita rinuncia al principio di specialità dall'essersi l'imputato difeso nel merito senza aver sollevato alcuna eccezione, come pure dall'aver richiesto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione prevede quali ipotesi di deroga al principio di specialità connesse a comportamenti dell'estradato, unicamente il mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna entro quarantacinque giorni dal rilascio ovvero il successivo reingresso, sicché il consenso espresso può ritenersi rilevante, solo qualora si presenti come equipollente delle predette condotte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)