Sez. 1, Sentenza n. 14005 del 22/02/2007 Cc. (dep. 04/04/2007) Rv. 236435 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Deroga - Consenso dell'interessato - Prestazione con atto formale - Necessità - Prestazione del consenso mediante atti destinati ad altri fini - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale, in modo da risultare inequivoco; pertanto il consenso non può essere desunto da comportamenti positivi od omissivi dell'imputato che, in quanto diretti ad altri fini, non sono idonei a rivelare in maniera certa ed univoca la sua volontà. (Nel caso di specie è stato escluso che tale consenso possa essere desunto dalla richiesta di definizione del processo in appello mediante patteggiamento della pena ex art. 599 cod.proc.pen., con contestuale rinunzia agli altri motivi di gravame, tra i quali la violazione del principio di specialità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)