Sez. 1, Sentenza n. 26301 del 06/05/2004 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 228206 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Deroga - Consenso dell'interessato - Prestazione "per facta concludentia" - Possibilità - Esclusione - Prestazione con atto formale ed espresso - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione non può essere desunto da comportamenti concludenti, ma deve essere formulato in modo espresso e formale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto erronea la conclusione del giudice di merito secondo il quale l'accettazione implicita del processo per fatto diverso da quello per cui l'estradizione era stata concessa potesse desumersi dal silenzio serbato in giudizio dall'imputato e dal disinteresse da lui dimostrato dinanzi al P.M. che lo interpellava sul punto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)