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Sez. 3, Sentenza n. 37409 del 10/07/2007 Cc. (dep. 11/10/2007) Rv. 237306 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Truffa aggravata in danno dello stato e frode fiscale - Principio di specialità - Esclusione - Rapporto di consunzione della truffa nella frode fiscale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237306-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME

In tema di rapporti fra il reato di frode fiscale, di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. (mancando l'identità naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richiede l'induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), deve per altro verso riconoscersi l'operatività del principio di consunzione, per il quale è sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dall'omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella più grave; condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)